[1]e protezione delle informazioni e dei documenti

[2]1. Le informazioni, i documenti e le comunicazioni ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, in conformita' con gli scopi e la portata di questo Accordo e ai sensi di quanto stabilito nelle rispettive legislazioni nazionali vigenti. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere trasmessi ad organismi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo solo se l'Amministrazione doganale che li ha forniti ne autorizzi la trasmissione, e a condizione che la legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale ricevente non proibisca tale trasmissione. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ad informazioni che riguardano infrazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope. Tale informazioni possono essere comunicate ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito degli stupefacenti. Inoltre a causa degli obblighi derivanti dalla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione europea le disposizioni di cui al paragrafo 2 non impediscono che le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione europea e ad altri Stati membri della menzionata Unione. 4. Le informazioni, comunicazioni e documenti a disposizione dell'Amministrazione doganale richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legislazione nazionale della summenzionata Amministrazione doganale a documenti ed informazioni della stessa natura.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art16 · fonte del testo