[1]e documenti

[2]1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti contenenti tutte le informazioni disponibili circa azioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutti gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzo delle informazioni o dei documenti devono essere forniti contemporaneamente. 3. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi si rivelassero insufficienti. 4. Dossier e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo vengono restituiti quanto prima.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art14 · fonte del testo