[1]Cooperazione nel settore degli armamenti

[2]1. Le Parti potranno prendere accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attivita' di scambio. 2. L'approvvigionamento di materiali nell'interesse delle rispettive Forze armate sara' attuato o con operazioni dirette fra Stato e Stato o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art5 · fonte del testo