1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre milienovecentonovantasei, nelle linque finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 25 giugno 1999

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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