1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni del test dell'Accordo in linqua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre, millenovecentonovantasei nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 25 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;198~protocollo-art6 · fonte del testo