[1]Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, italiana, olandese portoghese, spagnola e tedesca. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua greca, e' allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni degli altri testi dell'Accordo nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede. Per il Governo del Regno del Belgio

[2]Per il Governo della Repubblica federale di Germania

[3]Per il Governo della Repubblica ellenica

[4]Per il Governo del Regno di Spagna

[5]Per il Governo della Repubblica francese

[6]Per il Governo della Repubblica italiana

[7]Per il Governo del granducato del Lussemburgo

[8]Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

[9]Per il Governo della Repubblica portoghese

[10]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;636~protocollo-art5 · fonte del testo