particolari delle autorita' I conduttori dei natanti, nonche' i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono conformarsi agli ordini particolari dell'autorita' competente per garantire la sicurezza del traffico e evitare difficolta' alla navigazione. 2 I conduttori dei natanti, nonche' i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono parimenti uniformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni nautiche, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto o basso livello delle acque.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art15 · fonte del testo