Sezione 2.1. Generalita' Art. 2 Conduttore 1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell'idoneita' necessaria o dell'abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile. 2 E' considerato conduttore la persona che detiene l'effettiva autorita' di comando sul natante. 3 Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermita' fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art2 · fonte del testo