Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 90 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Le tariffe, le riduzioni dei prezzi di trasporto o altri favori, la cui applicazione sia fatta dipendere dalla condizione che le merci siano, in precedenza o in seguito, trasportate con navi di una determinata impresa di navigazione statale o privata, o su una determinata linea di navigazione marittima o interna, verranno, nel territorio della Parte contraente in cui siano adottate, applicate senz'altro, nella medesima direzione e per il medesimo percorso, anche a favore delle merci che giungano in porto o che dal porto siano inoltrate altrove, con navi dell'altra Parte.aggiunto: Trattato-art. 32 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art32 · fonte del testo
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