Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 151 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I prodotti del suolo e dell'industria della Germania, i quali saranno importati in Italia attraverso il territorio di altri paesi, e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia, che saranno importati in Germania attraverso il territorio di altri paesi, come pure i prodotti del suolo e dell'industria di altri paesi, i quali saranno importati attraverso il territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, non dovranno essere sottoposti, alla loro importazione, a nessun altro o maggiore dazio o diritto che se fossero importati direttamente dal paese di origine.

tolto: Questa disposizione avra' valore tanto per le merci in transito diretto, quanto per quelle che, durante il transito, siano state scaricate e ricaricate, reimballate o depositate.

tolto: Per quanto riguarda le merci che siano sottoposte a diverso trattamento secondo il loro paese di origine, sono applicabili, anche nei casi sopraindicati, le disposizioni sui certificati di origine in vigore in ciascuno dei due Stati.aggiunto: Trattato-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art14 · fonte del testo