[1]Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXII dei Protocollo stesso. 1

[2]La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1963

[4]SEGNI

[5]FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-6 maggio 1985, n. 132 (in G.U. 1a s.s. 15/05/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui da' esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.

Testo vigente dal 16 maggio 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 132/1985

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 1985

    L'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - come sostituito dall'art. XI del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 - a norma del quale, in tema di trasporti aerei, "dans le transport des personnes, la responsabilitè du transporteur envers chaque vojageur est limiteè a la somme de cent vingt cinq mille francs", limite questo raddoppiato (in forza dell'art. XI del Protocollo dell'Aja) ed ancorato al c.d. franco-oro Poincarè, traeva giustificazione dalla circostanza che, all'epoca in cui fu emanata l'industria del trasporto aereo, ancora agli inizi ed esposta a sensibile rischio, richiedeva misure protettive, indispensabili per l'economicità della sua gestione e per lo sviluppo del settore: giustificazione questa venuta meno con la crescita del traffico aereo, il livello di sicurezza conseguito nel suo svolgimento e la flessione dei costi assicurativi dovuta alla riduzione del rischio, tanto che la disciplina internazionale è stata modificata da successivi accordi, non ancora esecutivi in Italia, ed è stata modificata la stessa normativa prevista dal codice della navigazione per la responsabilità del vettore aeronautico. Ne deriva che, in tale nuovo contesto, la limitazione della responsabilità del vettore si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza od adeguatezza per il ristoro del danno. Pertanto, gli artt. 1 della l. 19 maggio 1932, n. 841 e 2 della l. 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione interna alla disposizione convenzionale succitata, contrastano con l'art. 2 Cost., e sono quindi illegittimi, in quanto ledono valori oggetto di autonoma e specifica garanzia costituzionale, quale il risarcimento del danno in relazione al bene della vita con riferimento al rapporto tra la vittima ed i prossimi congiunti, tutelato dagli artt. 29, 30, 31 e 36 Cost., non prevedendo l'integralità del ristoro.

    Art. 1 Approvazione della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929 · Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 maggio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1963 al 16 maggio 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2-6 maggio 1985, n. 132 (in G.U. 1a s.s. 15/05/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui da' esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1832~art2 · fonte del testo