[1]Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV dell'Accordo stesso. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962

[3]SEGNI

[4]FANFANI - PICCIONI TRABUCCHI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli BOSCO

Testo vigente dal 17 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1805~approvazione-art2 · fonte del testo