[1]Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente degli articoli 5 e 4 dei Protocolli stessi.

[2]La presente legge munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1966

[4]SARAGAT

[5]MORO - FANFANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo vigente dal 25 agosto 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;653~art2 · fonte del testo