e documenti a sostegno

  • 1)Ogni persona condannata puo' richiedere di essere trasferita in conformita' al presente Accordo avanzando domanda scritta alle competenti autorita' dello Stato Trasferente o dello Stato Ricevente.
  • 2)Se la persona condannata presenta la richiesta allo Stato Ricevente, esso dovra' trasmetterla allo Stato Trasferente;
  • 3)Lo Stato Trasferente trasmette allo Stato Ricevente:
  • a)se la richiesta e' presentata allo Stato Trasferente, una copia di tale richiesta;
  • b)nome, data e luogo di nascita e residenza, se conosciuta, nello Stato Ricevente della persona condannata, insieme a copia del passaporto o di qualunque altro documento d'identita' e, laddove possibile, le impronte digitali;
  • c)informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
  • d)una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
  • e)copia autenticata della sentenza definitiva di condanna;
  • f)copia delle disposizioni di legge su cui e' fondata la sentenza;
  • g)una dichiarazione che indichi la parte della condanna gia' scontata, oltre ad informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
  • h)quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato Trasferente ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato Ricevente;
  • i)una dichiarazione dello Stato Trasferente nella quale si acconsente al trasferimento della persona condannata.
  • 4)Al fine di giungere ad una decisione sulla base di una richiesta formulata in conformita' a questo Accordo, lo Stato Ricevente inviera' i seguenti documenti ed informazioni allo Stato Trasferente, a meno che uno dei due non abbia gia' deciso di non acconsentire al trasferimento;
  • a)una dichiarazione o un documento che indichi che la persona condannata e' un cittadino dello Stato Ricevente;
  • b)copia della legge in vigore nello Stato Ricevente che prevede che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato Trasferente costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
  • c)una dichiarazione sugli effetti di legge o regolamenti relativi alla durata e all'applicazione della condanna nello Stato Ricevente a trasferimento avvenuto della persona condannata, compresa, se possibile, una dichiarazione sugli effetti del comma 3, Art. 9 del presente Accordo sul trasferimento;
  • d)la disponibilita' dello Stato Ricevente ad acconsentire al trasferimento della persona condannata e l'impegno a somministrare il restante della pena;
  • e)qualsiasi ulteriore informazione o documento lo Stato Trasferente consideri necessario.
  • 5)Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto e devono essere indirizzate alle Autorita' centrali degli Stati Contraenti.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art6 · fonte del testo