Ciascuna delle Parti, nell'interesse della divulgazione delle proprie attrattive turistiche, collaborera', nella misura delle proprie possibilita', alle esposizioni turistiche organizzate dall'altra Parte, e promuovera' le visite di familiarizzazione reciproca di agenti di viaggio e giornalisti specializzati.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;18~accordo-art7 · fonte del testo