Le Parti promuoveranno la pubblicita' turistica reciproca, le attivita' informative e di propaganda, e lo scambio di materiale stampato e di pellicole cinematografiche, con il fine di mantenere informati adeguatamente i rispettivi popoli sulle possibilita' turistiche offerte.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;18~accordo-art6 · fonte del testo