Parti Contraenti favoriranno l'adozione di ogni utile provvedimento amministrativo, finanziario e fiscale diretto a facilitare gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste ("Joint-Ventures"), allo scopo di ampliare le rispettive infrastrutture turistiche e contribuire all'incremento ed alla regolarizzazione dei flussi turistici bilaterali. Le Parti Contraenti favoriranno l'istituzione di canali di informazione nel campo turistico, eventualmente anche con l'istituzione di una apposita banca dati, sulle possibilita' di investimento nel settore turistico, anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di specialisti e l'organizzazione di seminari e visite per consulenti ed imprenditori.

Testo vigente dal 9 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;73~accordo-art10 · fonte del testo