Le Parti estenderanno, in accordo con la legislazione nazionale, la collaborazione nella formazione e nello sviluppo del personale professionale per l'industria del turismo. A tale scopo le Parti converranno con apposito progetto separato:

  • a)sullo scambio reciproco degli studenti nelle rispettive specialita' ai fini di studiare agli istituti di istruzione superiore degli entrambi i Paesi;
  • b)sull'offerta reciproca delle possibilita' d'insegnamento e del perfezionamento del personale dirigente e degli specialisti delle autorita' abilitati nel campo del turismo; degli agenti economici ed organizzazioni turistiche, nonche' del personale alberghiero, dei ristoranti ed altre categorie di specialisti che prestano servizi turistici.

Testo vigente dal 30 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;45~accordo-art8 · fonte del testo