[1]Attivita' di cooperazione

[2]In conformita' con le disposizioni dell'accordo, la cooperazione tra le Parti operative potra' includere le seguenti attivita':

  • a)politica della Sicurezza e di Difesa;
  • b)scambio di informazioni di carattere tecnico-militari;
  • c)ricerca, sviluppo, acquisizione di prodotti e servizi della Difesa;
  • d)supporto logistico;
  • e)scambio di informazioni ed esperienze acquisite nell'ambito di operazioni di pace;
  • f)formazione, istruzione ed addestramento in materia di Difesa;
  • g)aspetti ambientali in materia di Difesa;
  • h)sanita' militare;
  • i)consulenza giuridica in ambito operativo;
  • j)esercitazioni militari congiunte;
  • k)altri aspetti militari che possono essere d'interesse, precedentemente definiti dalle Parti operative.

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178~accordo-art3 · fonte del testo