[1]Modalita' di cooperazione

[2]La cooperazione tra le parti operative in materia di Difesa puo' assumere le seguenti modalita':

  • a)scambio di visite di delegazioni;
  • b)scambio di esperienze tra esperti delle Parti operative;
  • c)riunioni tra istituzioni e agenzie delle Parti;
  • d)partecipazione ad attivita' di formazione, istruzione, addestramento e di benessere;
  • e)partecipazioni ad esercitazioni militari;
  • f)visite su imbarcazioni ed aeronavi militari, previo adempimento delle normative e delle procedure delle Parti;
  • g)altri argomenti militari che possono essere di mutuo interesse per le Parti operative.

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178~accordo-art4 · fonte del testo