[1]Amministrazione

[2]1. Le Parti concordano nel definire come Parti operative per la coordinazione, l'esecuzione e la supervisione del presente Accordo, i Ministeri della difesa di entrambi i Paesi in coordinazione con gli Stati maggiori di Forza armata delle Parti. 2. In conformita' con le necessita' delle Parti e con i progetti di cooperazione che sono in fase di sviluppo, le Parti operative si incontreranno periodicamente ed alternativamente, sotto la presidenza dello Stato ospitante, nella Repubblica italiana e nella Repubblica della Colombia.

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178~accordo-art2 · fonte del testo