in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazione d'integrazione politica o economica che ratifica, accetta, approva o conferma formalmente la presente Convenzione o vi aderisce dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conferma formale o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o di detta Organizzazione d'integrazione politica o economica, del suo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione, di conferma formale o di adesione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 precedenti nessuno degli strumenti depositati da una Organizzazione d'integrazione politica o economica deve essere considerata come uno strumento in aggiunta agli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di detta Organizzazione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art25 · fonte del testo