e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di un aeromobile in servizio internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di detto aeromobile nell'ambito del suo territorio, verranno applicati agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo, della partenza o mentre si trova nel territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, compresi i regolamenti relativi alle dichiarazioni d'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, ai diritti doganali e di quarantena dovranno essere ottemperati da o per conto di quei passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o della partenza o durante la sosta nel territorio della prima Parte Contraente.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17~accordo-art9 · fonte del testo