di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', i certificati di idoneita' e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di validita', in conformita' alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo, come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilita' aerea, certificati di idoneita' e le licenze che l'altra Parte Contraente o uno Stato terzo dovesse rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17~accordo-art10 · fonte del testo