e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'esercizio e navigazione di tale aeromobile, durante la permanenza nel proprio territorio, dovranno essere applicate all'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservate da detto aeromobile dal momento dell'ingresso fino alla partenza entro i limiti del territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal suo territorio, di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogane e quarantene dovranno essere osservate da parte o per conto di tali passeggeri, equipaggi, merce e posta delle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente dal momento dell'entrata fino all'uscita e mentre si trovano nel territorio della prima Parte Contraente.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art9 · fonte del testo