e regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale, ovvero impiegato nell'esercizio e nella navigazione dell'aeromobile durante la permanenza nel proprio territorio, saranno applicati all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo o della partenza e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana ed alla quarantena, saranno osservati da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o dell'uscita, o durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art9 · fonte del testo