1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale onde consolidare i vincoli esistenti tra i loro popoli e incoraggiare la reciproca conoscenza delle rispettive lingue e culture, nel rispetto della liberta' creativa e del reciproco accesso ai valori culturali. 2. La cooperazione include, in particolare: - scambi di informazioni e di esperienze per la conservazione e la tutela dei monumenti e dei siti (patrimonio architettonico); - scambi culturali tra istituzioni, artisti e altre operatori del settore; - traduzione di opere letterarie. 3. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni per l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art85 · fonte del testo