Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si possono estendere alla Georgia i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse. La cooperazione puo' comprendere: - scambi di informazioni e di esperienze nel settore della conservazione e della tutela dei monumenti e dei siti (patrimonio architettonico) e dei musei; - scambi culturali tra istituzioni, artisti e altri operatori culturali; - traduzione di opere letterarie.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art76 · fonte del testo