Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di: - agevolare il turismo; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art75 · fonte del testo