Parti riconoscono che e' importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale in materia di stabilimento e, ove non previsto, di attivita' delle rispettive societa' sui loro territori e decidono di perseguire questo obiettivo ricercando una soluzione reciprocamente soddisfacente e basandosi sulle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art33 · fonte del testo