Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di: - agevolare il turismo; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art72 · fonte del testo