sociale 1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della sa- lute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione include quanto segue: - insegnamento e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio; - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di gravi incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per: - ottimizzare il mercato del lavoro; - modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza; - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia in Russia. Dette riforme dovranno introdurre in Russia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale. E' prevista anche un'assistenza tecnica per creare istituzioni di previdenza sociale onde agevolare il graduale passaggio a un sistema che combini le forme di prevenzione contributiva con l'assistenza sociale, nonche' sviluppare i rispettivi organismi non governativi che forniscono servizi sociali.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art74 · fonte del testo