ARTICOLO III Le Parti concordano, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sull'importanza del cofinanziamento con organismi finanziari internazionali e regionali e con Paesi Terzi nei progetti che utilizzino le concessioni di linee di credito a condizioni "consensus".

Testo vigente dal 9 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artiii · fonte del testo