1. L'autorita' competente dovra' adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione. 2. La legislazione nazionale o l'autorita' competente dovra' specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla Convenzione. 3. La legislazione nazionale o l'autorita' competente dovra' prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovra' avere e tenere a disposizione; detti registri e documenti dovranno indicare il nome e l'eta' o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di eta' inferiore ai diciotto anni.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-138-art9 · fonte del testo