1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorita' competente potra' autorizzare, in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attivita' quali gli spettacoli artistici. 2. Le autorizzazioni cosi' concesse dovranno limitare la durata, in ore, dell'impiego o del lavoro autorizzati e fissarne le condizioni.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-138-art8 · fonte del testo