Parti incoraggeranno e contribuiranno allo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi nel campo della R & S industriale, scientifica e tecnologica con particolare riguardo ai seguenti settori: - medicina, sanita' pubblica e organizzazione ospedaliera; - biotecnologie; - agricoltura e scienze dell'alimentazione; - nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali; - applicazioni dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica; - ambiente; - comunicazioni; - innovazione nei processi produttivi; - spazio; - tecnologie dell'informazione, comunicazione di dati, software; - qualunque altro settore di reciproco interesse.

Testo vigente dal 27 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154~accordo-art2 · fonte del testo