Al fine di favorire la conoscenza delle rispettive letterature, ciascuna Parte promuovera' l'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese e stimolera' le istituzioni pubbliche e private, specialmente le associazioni, di scrittori e artisti, nonche' gli Enti promotori di pubblicazioni, affinche' inviino le proprie pubblicazioni di qualunque tipo, alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art3 · fonte del testo