Ciascuna Parte favorira', mediante facilitazioni amministrative e fiscali l'ingresso e la permanenza e l'uscita delle persone che partecipano a progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo, conformemente alla legislazione sanitaria emigratoria e alla sicurezza interna del proprio Paese. Per quanto riguarda le attrezzature, e tutto il materiale culturale che possa contribuire all'efficace sviluppo delle iniziative previste nel presente Accordo, le Parti ne faciliteranno l'ingresso e l'uscita nel e dal proprio territorio, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, e per il tempo necessario allo svolgimento di dette manifestazioni.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art24 · fonte del testo