Le Parti promuoveranno lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema, arti figurative. Ugualmente si scambieranno periodicamente di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi, e promuoveranno la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi. Ciascuna Parte favorira' la promozione e la divulgazione delle manifestazioni culturali della controparte nel proprio territorio, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art2 · fonte del testo