Parti svilupperanno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonche' tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso la realizzazione di progetti comuni, lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo. Le Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;131~accordo-art4 · fonte del testo