Le Parti si scambiano mostre artistiche, culturali ed educative tipiche dei rispettivi Paesi. Le Parti, inoltre, promuovono la cooperazione nel campo della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione reciproca a festival, stagioni cinematografiche, e vari eventi di rilievo che caratterizzano il patrimonio artistico e culturale di entrambi i Paesi. Le parti promuovono la cooperazione fra le rispettive istituzioni e le associazioni che si occupano di musica, teatro e opera dei rispettivi Paesi.

Testo vigente dal 12 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;38~accordo-art4 · fonte del testo