Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio, nella misura delle proprie possibilita' e conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attivita' di istituzioni culturali dell'altro Paese quali istituti di cultura, associazioni linguisticoculturali e istituzioni scolastiche. Dette istituzioni godranno di facilitazioni per il proprio funzionamento, purche' previste da norme specifiche vigenti nel Paese in cui operano. Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo di attivita' comuni tra i propri istituti e fondazioni per la diffusione culturale operanti nell'altro Paese, con il fine di raggiungere gli obiettivi menzionati nel presente accordo.

Testo vigente dal 26 giugno 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196~accordo-art6 · fonte del testo