[1]Riunioni e consultazioni

[2]1. Ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorita' competenti delle due Parti effettueranno riunioni e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione e l'osservanza del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni d'interesse reciproco. 2. Le riunioni si svolgono sul territorio della Repubblica italiana o sul territorio della Repubblica di Cuba.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;148~accordo-art9 · fonte del testo