[1]Riunioni e consultazioni

[2]1. Per l'attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti potranno effettuare riunioni e consultazioni per valutare lo stato della collaborazione, per perfezionare la cooperazione, nonche' per definire temi ed azioni di interesse reciproco. 2. Le riunioni si svolgeranno sul territorio della Repubblica italiana o sul territorio della Repubblica Socialista del Vietnam se ritenuto necessario.

Testo vigente dal 21 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192~accordo-art9 · fonte del testo