[1]Spese e costi

[2]1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalita' con le quali vengono sostenute le spese. 2. Salvo altrimenti concordato dalle Parti, i costi relativi alle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente. 3. Salvo altrimenti concordato tra le Parti, i costi relativi al viaggio e all'alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;148~accordo-art10 · fonte del testo