[1]RIUNIONI E CONSULTAZIONI

[2]1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, discutere e migliorare la cooperazione. 2. Le riunioni si svolgono in Italia e, alternativamente, in Ecuador.

Testo vigente dal 13 giugno 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2022-05-19;63~allegato-art8 · fonte del testo