[1]Settori di cooperazione

[2]1. Le autorita' competenti cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nei seguenti settori:

  • a)criminalita' organizzata transnazionale;
  • b)produzione, traffico, vendita, distribuzione illecita di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
  • c)tratta di esseri umani e traffico di migranti;
  • d)veicoli rubati;
  • e)traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
  • f)reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
  • g)reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione;
  • h)altri reati che interessino le Parti. 2. Le autorita' competenti delle Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate entrambe le Parti.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;148~accordo-art3 · fonte del testo