[1]Articolo XX

[2](1) La presente Convenzione puo' essere estesa, sia integralmente sia con modificazioni, a qualunque territorio di una delle Parti Contraenti cui questo articolo si riferisce e che applichi imposte sostanzialmente simili per la loro natura a quelle che formano oggetto della presente Convenzione, ed una tale estensione ha effetto dalla data ed e' soggetta alle modificazioni e condizioni (incluse le condizioni relative alla cessazione) che possono essere specificate e concordate fra le Parti Contraenti con note da scambiarsi a questo effetto. (2) La cessazione con riguardo all'Italia e al Regno Unito della presente Convenzione in forza dell'articolo XXIII, salvo che non sia diversamente ed espressamente concordato da entrambe le Parti Contraenti, fara' cessare l'applicazione della presente Convenzione rispetto a qualunque territorio cui e' stata estesa in forza di questo articolo. (3) I territori cui questo articolo si riferisce sono (a) con riguardo al Regno Unito: qualunque territorio diverso dal Regno Unito e delle cui relazioni internazionali e' responsabile il Regno Unito: (b) con riguardo all'Italia: qualunque territorio diverso dall'Italia e delle cui relazioni internazionali e' responsabile l'Italia.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxx · fonte del testo