[1]Articolo III

[2]Il presente Accordo, dopo l'adempimento delle formalita' costituzionali delle Parti Contraenti, entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che sara' effettuato a Roma. Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ad ogni reddito maturato a datare dal 1 gennaio 1951.

Testo vigente dal 24 settembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1371~artiii · fonte del testo