1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dallo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

  • I)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;
  • II)con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

Testo vigente dal 15 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844~art28 · fonte del testo